Salta al contenuto

Riabilitazione civile debitore protestato

INFORMAZIONI

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l'effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.
 

NORME DI RIFERIMENTO

ex art. 17 Legge n.108/1996 come modificato dall'art.3 Legge n. 235/2000
 

CHI PUÒ RICHIEDERLO

ogni persona fisica ovvero giuridica che abbia subito un protesto di assegno o cambiale.
 

REQUISITI

  1. sia trascorso almeno un anno dalla levata del protesto
  2. nel frattempo non siano intervenuti ulteriori protesti
  3. che il protestato abbia pagato l'importo indicato sulla cambiale o assegno, le spese del protesto e gli interessi legali
Non è ammissibile la richiesta di riabilitazione parziale o riferita solo ad alcuni titoli
 

COMPETENZA

è competente il Tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza o il domicilio o la sede legale in caso di società.
 

COME SI RICHIEDE

istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione; (vedi modulo allegato "Riabilitazione")
Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.
 

DOVE SI RICHIEDE

Tribunale di Verona - Volontaria Giurisdizione - U.O. Altri istituti di Volontaria giurisdizione
Per informazioni o chiarimenti: U.O. Altri Istituti di Volontaria Giurisdizione
email: attisuccessori.tribunale.veronagiustizia.it
 

DOCUMENTI OCCORRENTI

ISTANZA (vedi modulo)
Con l'istanza devono essere presentati:
  1. copia del documento d'identità valido del richiedente;
  2. codice fiscale del richiedente la riabilitazione;
  3. gli originali dei titoli protestati unitamente all'atto di protesto (allegato al titolo); in mancanza del titolo originale produrre:
    • fotocopia degli stessi e dell'atto di protesto (da reperire in banca o presso il notaio che ha elevato il protesto) oppure
    • dichiarazione del richiedente, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi delle disposizioni in materia di autocertificazione (art. 38, 47 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) delle ragioni per le quali non dispone dell'originale;
  4. visura camerate dei protesti aggiornata (massimo 30 giorni prima) ad uso riabilitazione della C.C.I.A.A.
  5. dichiarazione del creditore soddisfatto (da produrre in originale con firma autenticata).
Nel caso in cui il creditore sia una società, la liberatoria dovrà essere rilasciata dal legale rappresentante.
Dichiara di aver ricevuto il pagamento, con la specifica indicazione del titolo, della data del protesto, dell'importo del titolo stesso, della propria qualità di beneficiano diretto o giratario, delle generalità della persona che ha effettuato il pagamento.
oppure
solo per gli assegni, certificato originale (non fotocopia) della banca che attesta l'avvenuta effettuazione del deposito vincolato al portatore dell'assegno (che deve essere specificatamente indicato: assegno numero..., tratto sulla banca..., protestato in data..., dell'importo di...)
Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.

 

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

In caso di accoglimento dell'istanza, il Presidente del Tribunale pronuncia un decreto di riabilitazione con il quale il richiedente, previo rilascio della copia autentica da parte della Cancelleria, ha diritto ad ottenere dalla Camera di Commercio presso cui è stato elevato il protesto la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti.

Nota bene:

SOLO PER I PROTESTI ELEVATI dalla C.C.I.A.A. di Verona, grazie ad una convenzione tra il Tribunale di Verona e la Camera di Commercio di Verona volta a semplificare la procedura per il cittadino, non è più necessario tornare in Cancelleria per il ritiro del decreto di riabilitazione.
La Cancelleria trasmetterà d'ufficio alla Camera di Commercio di Verona l'eventuale decreto di riabilitazione e contestualmente provvederà ad informare l'istante perchè si rechi alla Camera di Commercio di Verona stessa per presentare istanza di cancellazione.
La definitiva cancellazione dall'elenco dei protesti dovrà essere disposta successivamente dal Presidente della Camera del Commercio.

 

COSTI

  • contributo unificato di euro 98,00 da pagare telematicamente.
  •  anticipazione forfettaria diritti di notifica di euro 27,00 da pagare telematicamente.
NB: A partire dal 28/02/2023 tutti i pagamenti relativi alle spese di giustizia (anticipazione forfettaria, contributo unificato, diritti di copia e certificato) potranno essere accettati solo ed esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Pago PA.
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp

La relativa ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere consegnata a mani presso la Cancelleria Volontaria giurisdizione al momento del deposito del ricorso o al ritiro della copia.