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INTERDIZIONE

L’interdizione è un istituto che consente di offrire protezione a soggetti affetti da gravissimi disturbi psichici. Esso viene adottato nel caso in cui il soggetto da tutelare debba essere completamente limitato od escluso da ogni propria iniziativa di carattere personale o patrimoniale che potrebbe essere lesiva dei suoi interesse.

Si tratta di un istituto che ha un applicazione di tipo residuale rispetto all’amministrazione di sostegno e, per la sua maggior rigidità, viene limitato ai casi di gravissima infermità psichica. Inoltre, il procedimento è più lungo e dispendioso rispetto a quello previsto dall’amministrazione di sostegno: si tratta di una vera e propria causa civile che termina con una sentenza collegiale che dichiara l’interdizione e nomina al soggetto infermo un tutore.

L’assistenza di un difensore è obbligatoria.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 414 e ss. codice civile
Artt. 712 e ss. codice di procedura civile

TUTORE

Generalmente, il tutore viene scelto nell'ambito familiare, così come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno. Possono essere nominati: il coniuge o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella, ed i parenti entro il quarto grado. dell’interdetto. Qualora, per motivi di opportunità o di altro genere,  non sia possibile nominare uno di questi soggetti, il tutore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Il tutore ha cura dell’interdetto, lo rappresenta e ne amministra i beni.

Vi sono atti per i quali occorre sempre l’autorizzazione del Giudice.

In particolare, è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  • assumere obbligazioni;
  • riscuotere capitali;
  • consentire alla cancellazioni di ipoteche o alla svincolo di pegni;
  • accettare eredità o rinunciarvi;
  • accettare donazioni o legati;
  • concludere contratti di locazioni di immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi (salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi)

 

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento

In questi casi, il Tribunale generalmente indica le modalità di reimpiego o di erogazione del prezzo. Qualora non abbia disposto nulla, provvede il Giudice Tutelare.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Può essere richiesta da:

  • il coniuge o la persona stabilmente convivente
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado
  • il tutore
  • il curatore
  • la struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia
  • il Pubblico Ministero presso il Tribunale.

COME SI RICHIEDE

Deve essere depositato apposito ricorso in originale. Vanno allegate tre copie a cura dello studio legale incaricato presso l'Ufficio Iscrizione a ruolo.

DOCUMENTI OCCORRENTI

Al ricorso occorre allegare:

  • copia dell'atto integrale di nascita;
  • certificato di residenza;
  • stato di famiglia;
  • documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.

DOVE SI RICHIEDE