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Rettifica atti di stato civile
INFORMAZIONI
La rettifica di un atto di Stato Civile può essere richiesta da chiunque vi sia interessato, oltre che dal Procuratore della Repubblica in ogni tempo. Alla procedura è competente il Tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale l'atto e' registrato o dove si chiede che sia eseguito l'adempimento.
Oltre alla rettifica, è possibile chiedere anche:
-la cancellazione di un atto di Stato Civile che sia stato registrato indebitamente;
-la formazione di un atto di Stato Civile che sia stato omesso;
-la ricostruzione di un atto di Stato Civile, nel caso in cui questo sia stato smarrito o distrutto.
Alla stessa procedura è possibile ricorrere anche nel caso in cui un’ufficiale di Stato Civile si rifiuti di ricevere una dichiarazione, di eseguire un’annotazione, una trascrizione o un altro adempimento.
L’assistenza di un difensore è facoltativa.
NORME DI RIFERIMENTO
Artt. da 95 a 101 DPR 3 novembre 2000 n. 396 (Nuovo Ordinamento Stato Civile).
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Chiunque sia interessato ad ottenere la rettifica di un atto dello Stato Civile.
COME SI RICHIEDE
La rettifica, la correzione o modificazione degli atti di Stato Civile si richiede depositando ricorso (tramite la compilazione dell’apposito modulo allegato) al Tribunale ordinario con relativa nota di iscrizione.
Se il ricorso è richiesto nell’interesse di soggetti minori, deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori.
DOCUMENTI OCCORRENTI
Al ricorso per la rettifica, correzione o modificazione degli atti di Stato Civile è necessario allegare:
- copia integrale rilasciata dal Comune dell'atto di cui si chiede la correzione,rettifica o modificazione.
Nel caso in cui la rettifica, correzione o modificazione sia richiesta da cittadini extracomunitari, devono essere allegati anche:
- la copia del passaporto e del permesso di soggiorno,
- la certificazione attestante le esatte generalità della persona di cui si richiede la correzione/rettifica anagrafica, che deve essere rilasciata dall’autorità consolare competente.
DOVE SI RICHIEDE
Volontaria Giurisdizione - U.O. Altri Istituti di Volontaria Giurisdizione
Per informazioni o chiarimenti: U.O. Altri Istituti di Volontaria Giurisdizione