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RILASCIO PASSAPORTO E DOCUMENTO VALIDO PER L’ESPATRIO (C.I.) AL MINORE E/O AL GENITORE
INFORMAZIONI
Il genitore di figli minori in affidamento condiviso al quale manchi l’assenso dell’altro genitore, oppure la persona sottoposta a tutela priva dell’assenso di colui che la esercita, deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per se stesso o per il figlio minore.
In base alle recenti modifiche dell'art. 3 della legge 1185/1967 l'autorizzazione è necessaria solo quanto c'è affidamento condiviso e l'altro genitore non dà il consenso.
Il Giudice competente è quello del luogo di residenza del minore.
Se il minore risiede all'estero, è competente l'autorità consolare del paese di residenza.
L’assistenza di un difensore è facoltativa.
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 3 lett. A-B Legge n. 1185/1967 come modificata dalla Legge n. 3 del 16 gennaio 2003.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
COME SI RICHIEDE
Il genitore può rivolgersi al Giudice con istanza in carta semplice, allegando l’eventuale verbale di separazione o la sentenza di divorzio, il decreto del Tribunale per i Minori relativo all’affidamento, precisando il diniego del consenso dell'altro genitore affidatario e l’autocertificazione dello stato di famiglia attuale.
In caso di minore affidato ai servizi sociali, ma collocato presso il genitore, è necessario l'assenso scritto del Comune.
DOCUMENTI OCCORRENTI
È necessario il pagamento della somma di 27,00 € per anticipazione forfettaria dei diritti di notifica attraverso il sistema Pagamenti Online integrato con la Piattaforma pagoPA.
In caso di richiesta del documento per il genitore oltre al pagamento della somma di da euro 27,00 (anticipazione forfettaria spese di notifica) è dovuto il versamento del contributo unificato da € 98,00 da pagare telematicamente;
NB: per il rilascio di copia conforme, occorre anche una marca per diritti di copia da euro 11,80 (entro 4 facciate) , o altro importo che sarà indicato dalla cancelleria in relazione al n. di pagine da pagare telematicamente.
La relativa ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere consegnata a mani presso la Cancelleria Volontaria giurisdizione al momento del deposito del ricorso o al ritiro della copia.
DOVE SI RICHIEDE
Mediante il servizio TRIBUNALE ONLINE https://smart.giustizia.it/to
oppure alla Cancelleria della Volontaria Giurisdizione - U.O. Altri Istituti di Volontaria Giurisdizione
Per informazioni o chiarimenti: Cancelleria della Volontaria Giurisdizione