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NOMINA DI TUTORE A MINORI STRANIERI PRIVI DI ENTRAMBI I GENITORI

INFORMAZIONI

Qualora i genitori di un minore non si trovino nel territorio italiano e non possano, dunque, esercitare la potestà, è necessario che rivolgersi al Tribunale del luogo nel quale il minore risiede affinché venga aperta una tutela. Per questo motivo, la persona presso la quale il minore è domiciliato deve rivolgersi entro dieci giorni al Giudice tutelare, affinché questi provveda alla nomina di un tutore.

Normalmente, viene nominato tutore il soggetto indicato dai genitori del minore. In assenza di un’indicazione, vengono preferibilmente designati come tutori gli ascendenti, gli affini o i parenti prossimi del minore.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 343 del codice civile

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Possono richiedere la nomina il minore, la persona presso la quale il minore è domiciliato, il Tribunale dei Minori e la Questura.

Nel caso in cui si venga a conoscenza  della mancanza di genitori esercenti la potestà su un minore straniero in Italia è, invece, necessario darne notizia all’autorità giudiziaria, che provvederà all’apertura della tutela.

COME SI RICHIEDE

Per richiedere la tutela di un minore straniero privo di entrambi i genitori, è sufficiente compilare l’apposito modulo e depositarlo in cancelleria.

DOCUMENTI OCCORRENTI

Per richiedere la nomina del tutore è necessario allegare:

  • eventuali documenti da quali risulti  la situazione assenza o impossibilità dei genitori ad esercitare la potestà sul minore.

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione – Affidi, Curatele, Tutele, TSO

Unità organizzativa: Tutela della Persona

Email: volontaria.tribunale.verona@giustizia.it
PEC: volgiurisdizione.tribunale.verona@giustiziacert.it