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AUTORIZZAZIONE DELLA MINORENNE O DELL’INTERDETTA ALL’INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

INFORMAZIONI

La gestante minore d’età che intenda interrompere la gravidanza (nei primi 90 giorni/dodici settimane)

deve avere l’assenso dei genitori o del tutore (o dell’unico genitore esercente la patria potestà).

Tuttavia, la minore può essere autorizzata dal Giudice Tutelare a decidere sull’interruzione di gravidanza qualora vi sia rifiuto del consenso ovvero parere difforme ovvero siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione dei genitori o del tutore.

In questo caso, la minore d’età deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione o ad un medico di base. Questi ultimi, dopo aver espletato gli accertamenti prescritti dalla legge, devono rimettere una relazione al Giudice Tutelare corredata da un proprio parere entro sette giorni dalla richiesta. Il Giudice Tutelare competente è quello del luogo in cui opera la struttura sanitaria o il medico di base al quale la minore si è rivolta.

Il Giudice, dopo aver sentito la minore, entro 5 giorni può autorizzare la stessa a decidere dell’interruzione della gravidanza, tenuto conto della sua volontà , delle ragioni poste a base della decisione e della relazione trasmessa.

 

Nel caso in cui l’intervento abortivo interessi una gestante interdetta per infermità di mente, l’autorizzazione del Giudice Tutelare è richiesta sia per l’interruzione di gravidanza da praticarsi nei primi 90 giorni, sia per quella oltre tale termine, prevista in caso di pericolo per la vita o la salute della donna. Anche in questo caso, il consultorio, la struttura socio sanitaria o il medico di fiducia devono redigere entro sette giorni dalla presentazione della richiesta una relazione, corredata del parere del tutore (se espresso). Il Giudice tutelare provvede entro cinque giorno dalla ricezione della relazione. Se lo ritiene necessario, può ascoltare le persone interessate.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 12 Legge n. 194 del 1978

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Nel caso di gestante minore d’età: l’istanza può essere formulata dalla minore d’età.

La richiesta è redatta dal consultorio o dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di base ai quali la minore si è rivolta.

Nel caso gestante interdetta: la richiesta può essere formulata dalla gestante personalmente, o dal tutore, o dal coniuge non legalmente separato.

COME SI RICHIEDE

Nel caso di gestante minore d’età: la richiesta deve essere formulata dal consultorio o dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di base ai quali la minore si è rivolta.

Nel caso di gestante interdetta: su istanza della tutelata o del tutore o del coniuge.

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione - U.O. Altri Istituti di Volontaria Giurisdizione

Per informazioni o chiarimenti:  U.O. Altri Istituti di Volontaria Giurisdizione

e mail: attisuccessori.tribunale.verona@giustizia.it