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RINUNCIA ALL’EREDITÀ
INFORMAZIONI
Se il successore non intende accettare l’eredità che gli spetta, può rinunciarvi con una dichiarazione resa al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
La rinuncia all’eredità deve farsi entro tre mesi dalla morte se si è in possesso dei beni, o entro dieci anni dalla morte se non si è nel possesso dei beni.
Solitamente, la rinuncia viene fatta quando i debiti del defunto sono superiori ai crediti. A seguito della rinuncia, infatti, nessun creditore potrà rivolgersi all’erede per il pagamento dei debiti ereditari.
La rinuncia non può essere fatta sotto condizione, né a termine, né può essere parziale.
I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.
In caso di rinuncia la quota del rinunciante è devoluta agli altri coeredi, salvo il subentro dei discendenti legittimi e naturali nella posizione del rinunciante, ai sensi degli artt. 522 e 523 c.c.
L'assistenza di un difensore è facoltativa.
NORME DI RIFERIMENTO
Artt. 519 ss. del codice civile
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Il chiamato all’eredità.
DOCUMENTI OCCORRENTI
- Carta di identità valida e C.F. (in originale e in fotocopia) dei rinuncianti
- Certificato di morte (NB il Tribunale di Verona è competente solo se il defunto aveva l'ultimo domicilio in vita a VERONA o Provincia di VERONA )
- Codice fiscale del defunto (fotocopia);
- n. 2 marche da bollo da Euro 16,00;
- n. 1 pagamento telematico per i diritti di copia da 11,80 euro (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra);
- Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare
- RICEVUTA del Versamento della tassa di registrazione di € 200 da effettuarsi con Modello F23 , come da modello allegato.
MODULISTICA
ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23
Al n.4 del modello indicare cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del richiedente (nel caso in cui vi siano più richiedenti, è sufficiente l’indicazione di uno solo degli stessi);
Al n.5 del modello riportare il cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del defunto;
Al n.6 (che indica l’ufficio o ente che effettua la registrazione dell’atto) si deve riportare solamente il codice T6J (codice identificativo dell’agenzia delle entrate di Verona 2, ufficio ove l’atto sarà registrato);
I dati n.7 e 8 non vanno compilati;
Nella sezione contrassegnata dal n.9 (causale) si deve riportare la dicitura RG;
Nella sezione n.10 (estremi dell’atto o documento) indicare solo l’anno in cui l’atto di rinuncia viene compiuto.
Nella sezione 11 (codice tributo) inserire il n.109 T;
Alla sezione 12 inserire la dicitura “Imposta di Registro”;
Al punto 13, riportare € 200,00.
COME SI RICHIEDE
La redazione dell’atto di RINUNCIA dell’eredità davanti al Cancelliere del Tribunale avviene su appuntamento solo nei giorni di GIOVEDI' e VENERDI', con prenotazione da effettuare sul sito del Tribunale di Verona
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ATTI NOTORI E SUCCESSORI Rinuncia di eredità, Accettazione di eredità con B.I., Accettazione e Rinuncia alla carica esecutore testamentario, Atti notori |
nuova piattaforma integrata ATTI NOTORI con precompilazione on line dell’atto |
Giovedì e Venerdì |
Primo piano Sala Biblioteca |
DOVE SI RICHIEDE
Volontaria Giurisdizione - U.O. Successioni.
Per informazioni o chiarimenti: U.O. Successioni
e mail: attisuccessori.tribunale.verona@giustizia.it