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EREDITÀ GIACENTE

INFORMAZIONI

Ogniqualvolta non vi sia accettazione dell'eredità da parte di nessuno dei chiamati e gli stessi non siano nel possesso dei beni ereditari, il giudice del Tribunale del luogo dell'ultimo domicilio della persona defunta potrà dichiarare l'eredità giacente e procedere alla nomina di un curatore della stessa.
Il procedimento di dichiarazione dell'eredità giacente (con la conseguente nomina del curatore) potrà essere attivato d'ufficio dal giudice o su istanza dei soggetti interessati (ad esempio i creditori del defunto, i quali hanno interesse a che venga nominato il curatore che amministri l'eredità e provveda al loro pagamento).

Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredita', occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata.
Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice.
Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale può in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina.
Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 528 ss. del codice civile

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Chiunque vi abbia interesse.

COME SI RICHIEDE

 

La nomina de curatore dell’eredità giacente può essere richiesta con ricorso al Giudice della successione

Dal 1 Marzo 2024: Tribunale Online
Il deposito è possibile attraverso la compilazione online con procedura guidata e l’invio della domanda direttamente dalla piattaforma.

Da allegare

  • Certificato di morte e codice fiscale del defunto;
  • Certificato storico anagrafico del defunto o della sua famiglia d’origine attestante l’inesistenza di chiamati all’eredità entro il 6° grado;
  • Contributo unificato da Euro 98,00 da pagare telematicamente (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra);
  • Pagamento telematico da Euro 27,00 (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra) .
Inoltre la piattaforma del Tribunale online è predisposta per la consultazione di molteplici procedimenti nell’ambito della volontaria giurisdizione. 

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione - U.O. Successioni.

Per informazioni o chiarimenti:  U.O. Successioni 

e mail: attisuccessori.tribunale.verona@giustizia.it