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APPOSIZIONE DI SIGILLI ALL’EREDITA’
INFORMAZIONI
Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate (l’esecutore testamentario, i chiamati all’eredità, le persone che convivevano con il defunto e i creditori dello stesso) possono chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione.
L'istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto.
La successiva rimozione dei sigilli puo' essere chiesta al giudice dall'esecutore testamentario, dai chiamati all'eredita' e dai creditori. Chiunque vi abbia interesse puo' fare opposizione alla rimozione dei sigilli.
L’assistenza del difensore è facoltativa
NORME DI RIFERIMENTO
Artt. 752 e ss. del codice di procedura civile
CHI PUÒ RICHIEDERLO
L’apposizione dei sigilli può essere richiesta dall’esecutore testamentario, dai chiamati all’eredità, dalle persone che convivevano con il defunto, dai creditori del defunto.
COME SI RICHIEDE
Le persone legittimate possono chiedere l’apposizione di sigilli presentando:
- ricorso al Giudice della successione e relativa nota di iscrizione;
- certificato di morte;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto notorio se i richiedenti sono gli eredi;
- contributo unificato di 98,00 euro da pagare telematicamente (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra) ;
- pagamento telematico da 27,00 euro (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra) ;
-
versamento per la registrazione di € 200 da effettuarsi contestualmente alla redazione dell'atto tramite modello f23, che si può scaricare in allegato e che deve essere redatto secondo le seguenti indicazioni:
- Al n.4 del modello f23 deve essere indicato cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del richiedente (nel caso in cui vi siano più richiedenti, è sufficiente l’indicazione di uno solo degli stessi);
- Al n.5 del modello f23 devono essere riportati il cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del defunto;
- Al n.6 (che indica l’ufficio o ente che effettua la registrazione dell’atto) si deve riportare solamente il codice T6J (codice identificativo dell’agenzia delle entrate di Verona 2, ufficio ove l’atto sarà registrato);
- I dati n.7 e 8 non vanno compilati;
- Nella sezione contrassegnata dal n.9 (causale) si deve riportare la dicitura RG;
- Nella sezione n.10 (estremi dell’atto o documento) si deve indicare solo l’anno in cui l’atto viene compiuto. Pertanto per le apposizioni che saranno fatte sino a fine anno sarà necessario inserire il numero 2014; gli atti che saranno resi davanti al cancelliere dal 1.01.2016 dovranno portare la dicitura 2015;
- Nella sezione 11 (codice tributo) inserire il n.109 T;
- Alla sezione 12 inserire la dicitura “Imposta di Registro”;
- Al punto 13, dove viene indicato l’importo, riportare € 200,00.
DOVE SI RICHIEDE
Volontaria Giurisdizione - U.O. Successioni.
Per informazioni o chiarimenti: U.O. Successioni
e mail: attisuccessori.tribunale.verona@giustizia.it