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L’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI DEL TRIBUNALE
AVVISO: Nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”: dal 4 gennaio 2024 al via le iscrizioni online
A partire dalla data anzidetta gli attuali albi dei CTU e gli albi dei periti costituiti in modalità analogica saranno soppiantati dagli albi telematici istituiti presso ciascun tribunale.
Sarà il nuovo portale a consentire l’inoltro delle domande ad ogni albo circondariale da parte dei professionisti e a permettere l’effettuazione di tutte le interrogazioni utili ad acquisire i dati relativi ai consulenti tecnici iscritti nei singoli albi circondariali.
In forza dell’art. 5, comma 10, del DM 103/2023, invece, le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti unicamente nell’arco di due finestre temporali, circoscritte, la prima tra il 1°marzo e il 30 aprile, la seconda tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno
Presso ogni Tribunale è istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (art. 13 e segg. disp. att. c.p.c.) ed un albo dei periti in cui vengono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può' affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio.
L'albo è tenuto a cura del Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere, ovvero da loro delegati.
Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione da(l'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il consulente od il perito non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.
Dal 26 agosto scorso è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia in data 4 agosto 2023 n. 109 il "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall'art. 4, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 149/2022, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati dallo stesso articolo 4, comma 2, lettere b) nn. 1 e 3, lettera c) nn.1 e 2".
Pertanto, dalla data di entrata in vigore i requisiti per l’iscrizione all’albo e le relative domande di iscrizione devono essere conformi a quanto previsto in particolare dagli artt. 4 e 5 del predetto decreto.
DOVE SI RICHIEDE
QUANTO COSTA
In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul cc. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate' Centro Operativo di Pescara' tasse di concessione governative.
Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).
Si informa che in caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell’importo di €. 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse di Concessioni Governative – Causale: iscrizione nell’albo mediatori familiari.
TEMPI
POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE
NOTE
Ufficio di riferimento: cancelleria della volontaria giurisdizione