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CTU e Periti

L’ALBO DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI DEL TRIBUNALE

Presso ogni Tribunale è  istituito un albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Giudice (art. 13 e segg.  disp. att. c.p.c.)  ed un albo dei periti in cui vengono iscritti i nomi delle persone, fornite di particolari competenze professionali e tecniche, alle quali il Giudice può' affidare l'incarico di effettuare consulenze, stime e valutazioni utili ai fini del giudizio.

L'albo è tenuto a cura del Presidente del Tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono deliberate da un Comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, dal presidente del consiglio dell’ordine forense, dal presidente dell’ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere, ovvero da loro delegati.

Il Presidente del Tribunale esercita l'attività di vigilanza e può promuovere procedimenti disciplinari (avvertimento, sospensione da(l'Albo per un tempo non superiore ad un anno, cancellazione dall'Albo) nei casi in cui il consulente od il perito non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dagli incarichi assunti, o non abbia mantenuto una determinata condotta morale e professionale.

Si rende noto che dal 26 agosto scorso è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia in data 4 agosto 2023 n. 109 il "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, ai sensi dell'articolo 13, quarto comma, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, aggiunto, unitamente all’articolo 24-bis, rispettivamente dall'art. 4, comma 2, lettera a) e b) del D. Lgs. 149/2022, e richiamato dagli articoli 15 e 16 delle stesse disposizioni per l'attuazione, come novellati dallo stesso articolo 4, comma 2, lettere b) nn. 1 e 3, lettera c) nn.1 e 2".

Pertanto, dalla data di entrata in vigore i requisiti per l’iscrizione all’albo e le relative domande di iscrizione devono essere conformi a quanto previsto in particolare dagli artt. 4 e 5 del predetto decreto.

Le domande di iscrizione, in bollo da 16,00 euro, possono essere presentate tra il primo marzo e il 30 aprile e tra il primo settembre e il 31 ottobre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto.

Sino a nuova comunicazione, la presentazione delle domande avverrà mediante deposito telematico nel Registro della Volontaria Giurisdizione codice 400212 Iscrizione Albo consulenti ovvero presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.

Coloro che, prima dell’entrata in vigore del decreto, hanno presentato domanda di iscrizione ma non ancora ottenuto l’iscrizione, qualora non abbiano provveduto ad integrare le indicazioni già fornite secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 entro il termine del 31 ottobre 2023, dovranno presentare nuova domanda di iscrizione, negli spazi temporali previsti dall’art. 5, comma 5, del decreto.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già iscritti, mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dall’art. 5, commi i e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, entro i termini sopra indicati.

DOVE SI RICHIEDE

La presentazione delle domande avverrà mediante deposito telematico nel Registro della Volontaria Giurisdizione codice 400212 Iscrizione Albo consulenti ovvero presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.

QUANTO COSTA

Marca da bollo da €  16,00 da allegare all'istanza di iscrizione da pagare telematicamente.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell'importo di € 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul cc. n. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate' Centro Operativo di Pescara' tasse di concessione governative.

Nota bene: il mancato pagamento della tassa preclude l'effettiva iscrizione all'albo dei consulenti (art. 13 del D.P.R. 26/10/1972 n.641).

NB: A partire dal 28/02/2023 tutti i pagamenti relativi alle spese di giustizia (anticipazione forfettaria, contributo unificato, diritti di copia e certificato) potranno essere accettati solo ed esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Pago PA.

La relativa ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere consegnata a mani presso la Cancelleria Volontaria Giurisdizione al momento del deposito del ricorso o al ritiro della copia.

Si informa che in caso di accoglimento della domanda di iscrizione, è dovuto il pagamento dell’importo di €. 168,00 da effettuare mediante bollettino postale sul c.c. n. 8003 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – Tasse di Concessioni Governative – Causale: iscrizione nell’albo mediatori familiari.

TEMPI

La domande saranno valutate per l’inserimento ogni 6 mesi.

POSSIBILITÀ DI IMPUGNAZIONE

Le decisioni del Comitato per la tenuta degli albi sono reclamabili ai sensi  dell’art. 15 disp. att. c.p.c.  e dell’art.72 disp. att. c.p.p.

NOTE

Non è possibile essere iscritti all'albo CTU di un Tribunale diverso rispetto a quello competente nel comune di residenza o del domicilio professionale.

Gli iscritti all'Albo dei Consulenti e dei Periti del Tribunale sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ufficio competente la cessazione dell'attività professionale ed il cambiamento dell'indirizzo e del numero telefonico.

Ufficio di riferimento: cancelleria della volontaria giurisdizione

Si ricorda che ai sensi dell'art. 15, secondo comma disp.  att. c.p.c. nessuno  può essere iscritto in più di un albo dei CTU.

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