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RINUNCIA ALL’EREDITÀ

INFORMAZIONI

Se il successore non intende accettare l’eredità che gli spetta, può rinunciarvi con una dichiarazione resa al notaio o al cancelliere del Tribunale del luogo dell’ultimo domicilio del defunto.

La rinuncia all’eredità deve farsi entro tre mesi dalla morte se si è in possesso dei beni, o entro dieci anni dalla morte se non si è nel possesso dei beni.

Solitamente, la rinuncia viene fatta quando i debiti del defunto sono superiori ai crediti. A seguito della rinuncia, infatti, nessun creditore potrà rivolgersi all’erede per il pagamento dei debiti ereditari.

La rinuncia non può essere fatta sotto condizione, né a termine, né può essere parziale.

I creditori del chiamato all'eredità che ritengono di essere danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti.

In caso di rinuncia la quota del rinunciante è devoluta agli altri coeredi, salvo il subentro dei discendenti legittimi e naturali nella posizione del rinunciante, ai sensi degli artt. 522 e 523 c.c.

L'assistenza di un difensore è facoltativa.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 519 ss. del codice civile

CHI PUÒ RICHIEDERLO

Il chiamato all’eredità.

DOCUMENTI OCCORRENTI

  • Carta di identità valida e C.F.  (in originale e in fotocopia) dei rinuncianti
  • Certificato di morte  (NB il Tribunale di Verona è competente solo se il defunto aveva l'ultimo domicilio in vita a VERONA o Provincia di VERONA ) 
  • Codice fiscale del defunto (fotocopia);
  • n. 2 marche da bollo da Euro 16,00;
  • n. 1 pagamento telematico per i diritti di copia da 11,80 euro (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra);
  • Se per minore/interdetto/inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno e' necessaria una copia conforme dell'autorizzazione del Giudice Tutelare
  • RICEVUTA del Versamento della tassa di registrazione di € 200 da effettuarsi  con Modello F23  , come da modello allegato.
 

MODULISTICA

F23_TR.VR_Rinuncia.eredità

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23

Al n.4 del modello indicare cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del richiedente (nel caso in cui vi siano più richiedenti, è sufficiente l’indicazione di uno solo degli stessi);

Al n.5 del modello riportare il cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del defunto;

Al n.6  (che indica l’ufficio o ente che effettua la registrazione dell’atto) si deve riportare solamente il codice T6J (codice identificativo dell’agenzia delle entrate di Verona 2, ufficio ove l’atto sarà registrato);

I dati n.7 e 8 non vanno compilati;

Nella sezione contrassegnata dal n.9 (causale) si deve riportare la dicitura RG;

Nella sezione n.10 (estremi dell’atto o documento) indicare solo l’anno in cui l’atto di rinuncia viene compiuto.

Nella sezione 11 (codice tributo) inserire il n.109 T;

Alla sezione 12 inserire la dicitura “Imposta di Registro”;

Al punto 13, riportare € 200,00.

COME SI RICHIEDE

La redazione dell’atto di RINUNCIA dell’eredità davanti al Cancelliere del Tribunale avviene su appuntamento solo nei giorni di GIOVEDI' e VENERDI', con prenotazione da effettuare sul sito del Tribunale di Verona

 Prenotazioni appuntamenti Cancellerie civili  -->nuova piattaforma integrata ATTI NOTORI

ATTI NOTORI E SUCCESSORI
Rinuncia di eredità, Accettazione di eredità con B.I., Accettazione e Rinuncia alla carica esecutore testamentario,  Atti notori
 
nuova piattaforma integrata     
ATTI NOTORI
con precompilazione on line dell’atto 
 
   Giovedì e Venerdì
 
  Primo piano
Sala Biblioteca

 

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione - U.O. Successioni.

Per informazioni o chiarimenti: U.O. Successioni

e mail: attisuccessori.tribunale.verona@giustizia.it

Gli appuntamenti per la redazione dell'atto di rinuncia si tengono nella stanza BIBLIOTECA (n. B 14-3) del primo piano del Tribunale -  ingresso n. 3