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FISSAZIONE DEI TERMINI PER ACCETTARE L’EREDITÀ
INFORMAZIONI
L’eredità si acquista con l’accettazione, che può essere espressa (quando è contenuta in un atto pubblico o in una scrittura privata) o tacita (conseguente al compimento di un atto che presuppone la volontà di accettarla), pura e semplice o con beneficio di inventario.
Il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, ma chiunque vi ha interesse può chiedere che il Giudice fissi un termine entro il quale il chiamato all’eredità dichiari se accetta o rinunzia. Decorso inutilmente tale termine, il chiamato perde il diritto di accettare.
L'assistenza di un difensore e' facoltativa.
NORME DI RIFERIMENTO
Art. 481 c.c. e art. 749 c.p.c.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Chiunque abbia interesse ad abbreviare il termine decennale per l’accettazione o rinuncia dell’eredità.
COME SI RICHIEDE
Per chiedere la fissazione di un termine per l’accettazione dell’eredità occorre presentare istanza, sotto forma di ricorso, al Giudice del Tribunale del luogo dove si è aperta la successione allegando:
- Certificato di morte e codice fiscale del defunto;
- Contributo unificato da Euro 98,00 da pagare telematicamente (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra) ;
- Pagamento telematico da Euro 27,00 (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra) .
DOVE SI RICHIEDE
Volontaria Giurisdizione - U.O. Successioni
Per informazioni o chiarimenti: U.O. Successioni