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Ottenere il passaggio in giudicato delle sentenze
Norme di riferimento
Disp. Att. Codice di procedura civile – art. 124
Codice di procedura civile – artt. 325-329; art. 72
Legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. 5
Legge 21 gennaio 1994 n. 53
Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 (L. 17 dicembre 2012, n. 221) – art. 16
Cos’è
Il cancelliere, a seguito della richiesta formulata con le modalità sotto precisate, verificati i presupposti previsti dalle norme richiamate, rilascia telematicamente il certificato di passaggio in giudicato, inserendo lo stesso nel fascicolo telematico della causa nella quale è stata pubblicata la sentenza.
Il difensore potrà collazionare sentenza e certificato di passaggio in giudicato, mediante estrazione dal fascicolo informatico, attestando la conformità delle copie estratte, ai sensi del comma 9-bis dell’articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179.
Come fare
Il certificato di passaggio in giudicato della sentenza può essere richiesto telematicamente:
- dal legale costituito nella vertenza cui la sentenza si riferisce, ovvero
- da altro legale munito di procura di una delle parti della vertenza medesima.
La richiesta dovrà essere inoltrata con busta telematica:
- inviata come deposito atto in corso di causa/istanza generica
- indicando nello spazio "note per la cancelleria", ove presente o comunque nella descrizione del file "richiesta certificato di passaggio in giudicato".
L’istanza (atto principale)
Ad ulteriore conferma delle risultanze degli atti dell’ufficio, nell’istanza (atto principale del deposito telematico) l’avvocato dichiara che “non è stata proposta impugnazione” (intendendosi che non è stato né proposto né ricevuto appello) avverso la sentenza indicata nell’oggetto.
Cosa allegare in caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. termine breve - Notifica con modalità telematica/cartacea
In caso di notifica della sentenza ai fini del decorso del cd. termine breve (art. 325-326 cpc) la richiesta di passaggio in giudicato dovrà essere depositata telematicamente, con allegati:
- In caso di notifica con modalità telematica ex art. 3-bis della legge n. 53/1994, il messaggio originale di posta elettronica certificata, le ricevute e le attestazioni di legge;
- In caso di notifica con modalità non telematica, la scansione dell’atto notificato tradizionalmente, completo delle cartoline e munito di attestazione di conformità all’originale dell’intero atto notificato a firma del legale.
Comunicazione dell’avvenuto rilascio telematico del certificato di passaggio in giudicato
Dell’avvenuto rilascio del certificato di passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria potrà dare comunicazione “di cortesia”, mediante biglietto di cancelleria agli avvocati presenti nel fascicolo della sentenza.
La trasmissione all’ufficiale dello stato civile (nei casi previsti: es. separazione, divorzio, adozione di maggiorenne) viene, di regola, assicurata nei giorni immediatamente successivi a quelli dell’annotazione del rilascio del certificato.
I tempi medi per completare l’adempimento dell’annotazione da parte del Comune sono circa 20/30 giorni.
Sentenze di separazione personale dei coniugi. Sentenze di divorzio senza figli minori o legalmente incapaci
In caso di sentenze di separazione personale dei coniugi e di sentenze di divorzio senza figli minori o legalmente incapaci, il certificato di passaggio in giudicato è rilasciato, a seguito di richiesta formulata con le modalità sopra precisate, decorsi:
- 30 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata nei confronti della controparte (cd. termine breve, ex artt. 325-326 C.P.C.);
- 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza (cd. termine lungo, ex art. 327 C.P.C.).
Non è, invece, richiesta la prova dell’avvenuta notificazione della sentenza al Pubblico Ministero, stante il combinato disposto dell’articolo 72, comma 3 del Codice di procedura civile e dell’articolo 5, comma 5 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898.
La prima disposizione stabilisce, infatti, che “Il pubblico ministero può proporre impugnazioni contro le sentenze relative a cause matrimoniali, salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi”.
La seconda, per altro verso, dopo aver stabilito che la sentenza di divorzio è “impugnabile da ciascuna delle parti”, precisa che il Pubblico Ministero “può, ai sensi dell'articolo 72 del codice di procedura civile, proporre impugnazione limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci”.
Alla mancata previsione del potere di impugnazione delle sentenze in oggetto da parte del Pubblico Ministero, consegue che non dovranno allo stesso essere trasmesse per l’apposizione del “visto per acquiescenza” le dichiarazioni di acquiescenza a dette sentenze rilasciate in cancelleria dai coniugi.
Analogamente, per il caso di acquiescenza prestata in udienza, non dovrà essere richiesta al Pubblico Ministero apposita dichiarazione al riguardo.
Sentenze di divorzio in presenza di figli minori o legalmente incapaci
In caso di sentenze di divorzio in presenza di figli minori o legalmente incapaci, ai fini e per gli effetti dell’art. 326 C.P.C., il certificato è rilasciato decorsi 30 giorni dalla notificazione della sentenza effettuata nei confronti:
- della controparte;
- del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verona;
- del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia.
Rimane ferma per tale tipologia di sentenze la necessità di trasmettere al Pubblico Ministro le dichiarazioni di acquiescenza rilasciate in cancelleria dai coniugi affinché lo stesso apponga propria dichiarazione nel medesimo senso.
In caso di acquiescenza in udienza, il Pubblico Ministero, associandosi alle conclusioni formulate dalla parti, formula espressa adesione anche quanto alla dichiarazione di acquiescenza.
Sentenza appellata
Il cancelliere, in presenza di impugnazione, non può rilasciare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, anche nei casi di rigetto, dichiarazione di inammissibilità (salvo il caso di cui è detto in seguito), mancata iscrizione a ruolo dell’appello, eccetera.
Impugnazione parziale
In caso di impugnazione parziale, il certificato di passaggio in giudicato della sentenza limitatamente ai capi non impugnati, sarà rilasciato a fronte del deposito di attestazione della Corte d’appello circa i capi della sentenza oggetto di impugnazione.
Inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.
In caso di inammissibilità dell’appello dichiarata dalla Corte d’Appello con ordinanza ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., il certificato di passaggio in giudicato viene rilasciato a fronte del deposito telematico, in allegato alla consueta dichiarazione, di copia dell’ordinanza e delle ricevute di avvenuta comunicazione da parte della cancelleria o avvenuta notifica a cura della parte, ai fini dell’eventuale decorso del termine breve per ricorrere in cassazione. In mancanza, il certificato sarà rilasciato dopo il decorso del temine di cui all’art. 327 c.p.c..
Sentenza non ancora registrata
Il certificato di passaggio in giudicato non viene, inoltre, rilasciato nel caso in cui la sentenza non risulti ancora registrata a seguito di pagamento dell’imposta di registro, nella misura determinata dall’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, in caso di sentenza soggetta a registrazione per la quale gli uffici finanziari non abbiamo ancora comunicato l’avvenuta registrazione attraverso il periodico invio, l’ufficio, a fronte della dichiarazione della parte interessata di avvenuto pagamento dell’imposta (ed esibizione di copia del versamento) verifica sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’avvenuta registrazione e, solo in caso di esito positivo, rilascia il certificato.
A tal fine si invita ad effettuare una verifica sul sito all’indirizzo indicato (inserire come ufficio finanziario “VERONA 2 UT DPVR” e, come estremi del provvedimento, i dati della sentenza-SC), prima del deposito dell’istanza di rilascio del certificato.
Sentenza oggetto di correzione
In caso di correzione di errore materiale sulla sentenza di cui è richiesto il certificato di passaggio in giudicato, il cancelliere, decorsi 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di correzione da parte della cancelleria medesima nei confronti delle parti costituite, certifica telematicamente:
- in caso di sentenza per la quale sia già stato rilasciato il certificato di passaggio in giudicato, che, relativamente alle parti corrette, non è stata proposta impugnazione nei termini di legge;
- in caso di sentenza per la quale il certificato non è ancora stato rilasciato, pur in presenza dei relativi presupposti, che avverso la sentenza, anche relativamente alle parti corrette, non è stata proposta impugnazione nei termini di legge.
In presenza di parti contumaci, la cancelleria non provvede alla notificazione alle stesse del provvedimento di correzione, con la conseguenza che, salvo che la parte interessata provveda in proprio ad effettuare le notificazioni ai contumaci, il certificato di passaggio in giudicato relativamente alle parti corrette sarà rilasciato solo decorso il termine lungo.
QUANTO COSTA
€ 3,92 per diritto di certificazione, salvi i casi di esenzione.
A tal fine si potrà provvedere:
- mediamente pagamento telematico;
- mediante Mod. F23;
- con marca/Lottomatica.
Alla richiesta telematica sarà necessario allegare la ricevuta telematica ovvero il Mod. F23 attestante l’avvenuto pagamento.
In caso di pagamento con marca/Lottomatica è necessario depositare presso la Cancelleria sentenze civili l’originale della marca scansionata ed allegata alla domanda telematica. L’evasione della richiesta è subordinata a detto deposito.