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Archivio Generale Civile

L’Archivio Generale è competente a raccogliere e conservare i fascicoli, le sentenze e i provvedimenti definiti negli ultimi 30 anni.
Gli anni precedenti sono conservati presso l’Archivio di Stato (Via Santa Teresa, 12 - 37135 Verona Tel. 045 594580 - fax: 045 8041453 e-mail: as-vr@beniculturali.it)

Il servizio dell’archivio generale, aperto al pubblico presso lo sportello dell’Ufficio Sentenze Civili, relativamente ai fascicoli di cause civili definite, cura:

  • A. il rilascio di fascicoli di parte;
  • B. il rilascio di copie semplici di verbali, atti e provvedimenti contenuti nei fascicoli;
  • C. il rilascio di copie di sentenze, (semplici, autentiche o con formula esecutiva).

Per il rilascio di copie conformi all’originale o con formula esecutiva di atti o provvedimenti di fascicoli chiusi con provvedimento diverso dalla sentenza, le richieste vanno depositate presso le Cancellerie di competenza (es: copia conforme all’originale del verbale di separazione consensuale e relativo decreto di omologa va richiesta alla cancelleria della famiglia).

Per quanto riguarda le richieste d’archivio relative a:

  • ESECUZIONI MOBILIARI
  • ESECUZIONI IMMOBILIARI
  • CANCELLERIA FALLIMENTARE
  • SEZIONE LAVORO
  • VOLONTARIA GIURISDIZIONE

le stesse vengono presentate ed evase nelle rispettive cancellerie.
Sarà cura di queste ultime inoltrare richiesta via fax all’archivio, che provvederà alla ricerca dei fascicoli e alla loro consegna alle stesse cancellerie.

 
  • Modalità di richiesta atti d’archivio

    Le richieste all’ARCHIVIO GENERALE, redatte utilizzando l’apposito modello, correttamente compitato in ogni parte, vanno inoltrate con le seguenti modalità:

    • A - Per gli avvocati SOLO a mezzo fax al n. 045 8084365;
    • B - Per i privati cittadini
      • a mezzo fax al numero 045 8084365 oppure
      • tramite posta ordinaria all’indirizzo Tribunale di Verona – Ufficio Archivio Generale – Corte Giorgio Zanconati, 1 – 37122 Verona

      in entrambi i casi allegando fotocopia del documento di riconoscimento (es: carta d’identità, patente di guida, passaporto) in corso di validità.

    N.B.:

    1. non verranno evase richieste con dati incompleti o prive di corretto numero di identificazione (di fascicolo, sentenza o provvedimento).
    2. in materia famiglia, quando il richiedente non conosce il numero del procedimento (R.G. fascicolo o numero sentenza) è tenuto a produrre copia dell’atto di matrimonio;
    3. in caso di errori sulla richiesta, o di mancato reperimento del fascicolo, l’ufficio contatterà telefonicamente il richiedente;
    4. il materiale sarà a disposizione il giovedì della settimana successiva a quella di presentazione della richiesta, presso l’ufficio archivio generale dalle 9.30 alle 12.30.
  • Indicazione per gli avvocati sulle modalità di ritiro dei fascicoli di parte

    I fascicoli di parte dei processi definiti con sentenza, ordinanza 702 ter cpc, e decreto fallimentare vanno ritirati presso l’UFFICIO SENTENZE CIVILI (INGRESSO 6 STANZA N.15) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30 entro DUE mesi dalla pubblicazione della sentenza.

    N.B.: Il fascicolo di parte può essere ritirato SOLO dall’Avvocato costituito o da persona incaricata/delegata.
    Se nel corso del procedimento è subentrato un nuovo avvocato, questi con mandato ( in originale) può SOLO fare copia degli atti e/o documenti del precedente difensore.
    Per il ritiro del fascicolo deve produrre autorizzazione del precedente avvocato (anche via fax).
    Le parti in causa, personalmente, possono SOLO fare copia degli atti e documenti

  • Modalità di richiesta copie da parte di terzi

    Il terzo può ottenere il rilascio di copie, relative a procedimenti dove non è parte in causa, depositando presso l’ufficio archivio un’istanza motivata di autorizzazione rivolta al Presidente del Tribunale.

  • Modalità di ritiro copie

    Lo sportello al pubblico per l’Archivio è presso l’ufficio sentenze civili  (INGRESSO 6 STANZA N.15) dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 12.30.

    I richiedenti saranno tenuti a fornire i diritti di copia sugli atti rilasciati secondo gli importi specificati nella tabella allegata (clicca qui)

    Le copie possono essere inviate al richiedente legittimato a mezzo posta solo nel caso in cui, alla richiesta, sia allegata una busta affrancata completa di indirizzo del destinatario, più i diritti di copia se dovuti.

    N.B.: Le copie non verranno restituite a mezzo posta se il nominativo indicato sulla busta è diverso da quello di una delle parti in causa, o di uno dei difensori costituiti.

    Si ribadisce che NON verranno prese in considerazione le istanze incomplete e prive di fotocopia di documento di riconoscimento (es: carta d’identità, patente di guida, passaporto) in corso di validità o di recapito telefonico.