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INABILITAZIONE

INFORMAZIONI

L'inabilitazione è un istituto posto a protezione di quelle persone affette da patologie psichiche non gravi, che necessitano di essere assistite nel compimento di atti di natura patrimoniale. I soggetti inabilitati conservano la capacità d’agire, ma quando vogliono stipulare contratti o altri atti patrimoniali devono essere assistiti da un curatore.

Possono essere dichiarati inabilitati:

  • persone affette da infermità mentale non gravi;
  • persone che per prodigalità o per abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti, espongono sé stesse o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia se non hanno riocevuto un’educazione sufficiente.

L’istituto dell’abilitazione è ad oggi poco utilizzato. Spesso, infatti, nei casi in cui sarebbe possibile la dichiarazione di inabilitazione si preferisce ricorrere all’amministrazione di sostegno, che è istituto più flessibile e modellabile sulle concrete esigenze del soggetto protetto. Inoltre, il procedimento che porta alla pronuncia di una sentenza di inabilitazione è più lungo e dispendioso, trattandosi di una vera e propria causa civile.

L’assistenza di un difensore è indispensabile.

NORME DI RIFERIMENTO

Art. 415 codice civile
Art. 712 codice di procedura civile

CURATORE

Generalmente, il curatore viene scelto nell'ambito familiare, cosi' come avviene per la nomina dell'amministratore di sostegno. Possono essere nominati: il coniuge o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella. Qualora, per motivi di opportunità o di altro genere,  non sia possibile nominare uno di questi soggetti, il curatore è nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario.

Il curatore ha il compito di aiutare l’inabilitato nell’amministrazione del suo patrimonio. Egli non si sostituisce all’assistito ma ne integra la volontà e ne protegge gli interessi. Per questo il curatore deve controfirmare i contratti e gli altri atti patrimoniali che l'invalido voglia stipulare e sottoscrivere.

Vi sono atti per i quali occorre sempre l’autorizzazione del Giudice.

In particolare, è richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per:

  • acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio;
  • assumere obbligazioni;
  • riscuotere capitali;
  • consentire alla cancellazioni di ipoteche o alla svincolo di pegni;
  • accettare eredità o rinunciarvi;
  • accettare donazioni o legati;
  • concludere contratti di locazioni di immobili di durata superiore ai nove anni;
  • promuovere giudizi (salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi)

E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per:

  • alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento

In questi casi, il Tribunale generalmente indica le modalità di reimpiego o di erogazione del prezzo. Qualora non abbia disposto nulla, provvede il Giudice Tutelare.

CHI PUO’ RICHIEDERLO

Può essere richiesta da:

  • il coniuge o la persona stabilmente convivente
  • i parenti entro il quarto grado
  • gli affini entro il secondo grado
  • il tutore
  • il curatore
  • la struttura presso la quale la persona ammalata e' ricoverata a causa della sua patologia
  • il Pubblico Ministero presso il Tribunale.

L’assistenza di un difensore è obbligatoria.

COME SI RICHIEDE

Deve essere depositato apposito ricorso in originale. Vanno allegate tre copie a cura dello studio legale incaricato presso l'Ufficio Iscrizione a ruolo.

DOCUMENTI OCCORRENTI

Al ricorso occorre allegare:

  • copia dell'atto integrale di nascita;
  • certificato di residenza;
  • stato di famiglia;
  • documentazione medica specialistica, aggiornata ed esauriente.

DOVE SI RICHIEDE

Volontaria Giurisdizione - U.O. Tutela della Persona

Per informazioni o chiarimenti: Affidi, Curatele, Tutele, TSO

Email: volontaria.tribunale.verona@giustizia.it
PEC: volgiurisdizione.tribunale.verona@giustiziacert.it