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ESECUTORE TESTAMENTARIO: ACCETTAZIONE E RINUNCIA

INFORMAZIONI

Quando una persona fa testamento, può nominare un soggetto, definito“esecutore testamentario”, che si prenda cura della corretta esecuzione di quanto previsto nel testamento stesso. Le persone scelte dal testatore per questa funzione possono anche essere eredi o i legatari.

L’esecutore testamentario gestisce i beni che rientrano nell’eredità (massa ereditaria) e ne prende possesso. Quando è necessario alienare beni dell’eredità, o compiere atti di straordinaria amministrazione, deve chiedere l’autorizzazione all’autorità giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi, salvo che non si tratti di atti espressamente autorizzati dal testatore.

A meno che il testamento non disponga diversamente, di regola gli esecutori testamentari operano senza ricevere alcuna retribuzione, ma solo un rimborso spese; essi devono comunque rendere il conto della loro gestione. Gli esecutori testamentari possono essere più di uno: in tal caso devono agire congiuntamente. 

 

Non è prevista dalla legge la cessazione dell’ufficio per decorso del tempo: è stabilito, però, che il possesso dei beni ereditari non può durare per più di un anno (rinnovabile per un altro anno dall’autorità giudiziaria per motivi di evidente necessità) dalla dichiarazione di accettazione.

L’ufficio di esecutore testamentario può cessare anche per altre cause: esaurimento dei compiti, morte o perdita della piena capacità di obbligarsi dell’esecutore senza che siano state disposte sostituzioni, rinuncia all’incarico, impossibilità oggettivamente non imputabile all’esecutore. Inoltre, su istanza di ogni interessato, l’autorità giudiziaria può esonerare l’esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarità nell’adempimento dei suoi obblighi, per inidoneità all’ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

La persona nominata dal testatore puo' accettare o rinunciare all'incarico, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto). La sua accettazione o la sua rinuncia devono essere annotate nel registro delle successioni.

L’assistenza del difensore è facoltativa.

NORME DI RIFERIMENTO

Artt. 700 e ss. c.c.

CHI PUÒ RICHIEDERLO

La persona nominata esecutore dal testatore.

COME SI RICHIEDE

L’esecutore testamentario che voglia accettare l’incarico, può, anche senza l’assistenza di un difensore, procedere presentando in Cancelleria:

  • copia conforme del testamento;

  • valido documento d'identità dell'accettante (in originale e in fotocopia);

  • codice fiscale del defunto e dell'accettante  (in originale e in fotocopia);
  • n. 2 marche da bollo da € 16,00 
  • n. 1 pagamento telematico per i diritti di copia da 11,80 euro (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra);
 
  • versamento per la registrazione di € 200 da effettuarsi Modello F23, come allegato.

L’esecutore che, invece, voglia rinunciare all’incarico, dovrà presentare:

  • copia conforme del testamento;

  • documento valido d'identità di colui che rifiuta (in originale e in fotocopia);

  • codice fiscale del defunto e di colui che rifiuta (in originale e in fotocopia);

  • n. 2 marche  da bollo da € 16,00 
  • n. 1  pagamento telematico per i diritti di copia da 11,80 euro (vedi istruzioni pubblicate sulla Home Page del sito Tribunale di Verona –in alto a destra) 

L'atto di rinuncia all'incarico di esecutore testamentario è esente dalla registrazione.

Il verbale di accettazione, una volta firmato, viene inserito nel Registro delle Successioni. La cancelleria provvede subito all’inoltro all' Ufficio del Registro Atti Giudiziari per la registrazione dell’atto.

Trascorsi i 30 giorni necessari per il ritorno del fascicolo all’Ufficio Successioni, si può chiedere la copia conforme dell’atto alla cancelleria.

 

MODULISTICA

F23_TR.VR_Accettazione.esecutore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F23

Al n.4 del modello indicare cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del richiedente (nel caso in cui vi siano più richiedenti, è sufficiente l’indicazione di uno solo degli stessi);

Al n.5 del modello riportare il cognome e nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale del defunto;

Al n.6 (che indica l’ufficio o ente che effettua la registrazione dell’atto) si deve riportare solamente il codice T6J (codice identificativo dell’agenzia delle entrate di Verona 2, ufficio ove l’atto sarà registrato);

I dati n.7 e 8 non vanno compilati;

Nella sezione contrassegnata dal n.9 (causale) si deve riportare la dicitura RG;

Nella sezione n.10 (estremi dell’atto o documento) si deve indicare solo l’anno in cui l’atto viene compiuto.

Nella sezione 11 (codice tributo) inserire il n.109 T;

Alla sezione 12 inserire la dicitura “Imposta di Registro”;

Al punto 13, dove viene indicato l’importo, riportare € 200,00.

DOVE SI RICHIEDE

La redazione dell’atto di RINUNCIA o ACCETTAZIONE alla carica di esecutore testamentario davanti al Cancelliere del Tribunale avviene su appuntamento solo nei giorni di GIOVEDI' e VENERDI', con prenotazione da effettuare sul sito del Tribunale di Verona

su Prenotazione appuntamenti Cancellerie civili --> nuova piattaforma integrata ATTI NOTORI

Per informazioni o chiarimenti: U.O. Successioni  -  e mail: attisuccessori.tribunale.verona@giustizia.it

Gli appuntamenti per la redazione dell'atto di accettazione/rinuncia alla carica di esecutore testamentario si tengono nella stanza BIBLIOTECA (n. B 14-3) del primo piano del Tribunale -  ingresso n. 3.