Tribunale di Verona
Magistrati
Uffici e Cancellerie
Ufficio del Giudice di Pace
Servizi Online
- Consultazione pubblica dei registri
- Prenotazione appuntamenti Cancellerie civili
- Prenotazione fascicoli decreti penali
- Prenotazione Udienze Pignoramenti Presso Terzi
- Prenotazione Udienze Convalida di Sfratto
- Prenotazioni online Ruolo Generale GIP
- Prenotazioni online Macrocancellerie Penali Sezione GIP/GUP
- Prenotazioni online Macrocancellerie Penali - Dibattimento
- Prenotazioni online - Predibattimentale
- Prenotazioni online Ufficio Sentenze ed Impugnazioni - Settore Gip/Gup
Servizi al cittadino
Servizi per i professionisti
Link utili
Amministrazione Trasparente
Ammortamento titoli di credito / libretti di risparmio
-
Ammortamento di assegni (art. 69 e s.s. r.d. 21/12/1933, n. 1736)
Cos'è
l’ammortamento di assegni è la procedura volta a privare di validità verso terzi l’assegno, assicurandone il pagamento al proprietario dello stesso.
Può essere richiesto ammortamento in caso di: smarrimento - sottrazione - distruzione.Chi
se si tratta di assegno bancario può essere chiesto solo dal beneficiario dell’assegno (cioè da colui a favore del quale l’assegno è intestato); se si tratta di assegno circolare l’ammortamento può essere chiesto sia dal beneficiario che dall’istituto emittente.
In caso di assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non è prevista alcuna procedura di ammortamento ma il prenditore (persona a cui l’assegno deve essere pagato) ha diritto di ottenere, a proprie spese, un duplicato denunciando la perdita al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare: la banca) e al traente (colui che sottoscrive l’assegno).Come
In caso di sottrazione, smarrimento o distruzione se ne può fare denuncia al trattario (banca) e chiedere l’ammortamento con ricorso a Tribunale del luogo in cui l’assegno bancario è pagabile o del luogo in cui il ricorrente ha il domicilio e, nel caso di assegno circolare, del luogo in cui vi sia uno stabilimento dell’istituto che ha emesso il titolo.
Il ricorrente deve menzionare, nel ricorso, i requisiti essenziali del titolo e, se si tratta di titoli in bianco, quelli sufficienti ad identificarlo.
Il Tribunale, svolti gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette un decreto con cui pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento dell’assegno trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Durante tale termine il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti a conservare i suoi diritti e, se il titolo è scaduto o pagabile a vista, può esigere il pagamento dell’assegno mediante cauzione o chiedere il deposito giudiziario della somma.
Contro il decreto di ammortamento il detentore può proporre opposizione, notificandola al ricorrente, al trattario e al traente. Se l’opposizione non viene proposta o viene rigettata con sentenza definitiva, l’assegno bancario perde efficacia.
Su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva di rigetto (sentenza che non accoglie l’opposizione e contro la quale non è più possibile proporre impugnazione), chi ha ottenuto l'ammortamento può esigere il pagamento dell’assegno.Dove
Volontaria Giurisdizione – Altri istituti di Volontaria Giurisdizione
-
Ammortamento della cambiale (art. 89 e s.s. r.d. 14/12/1933, n. 1669)
Cos'è
l’ammortamento di una cambiale è la procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo sottratto, smarrito o distrutto assicurandone il pagamento al proprietario
dello stesso.Chi
può richiederlo il portatore della cambiale.
Come
occorre farne denuncia al trattario (colui che riceve l’ordine di pagare) e chiedere al Presidente del Tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile l’ammortamento.
Il ricorso deve indicare i requisiti della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti per identificarla.
Premessi gli opportuni accertamenti, il presidente del Tribunale, con decreto, pronuncia l’ammortamento e autorizza il pagamento della cambiale: se la cambiale è scaduta o è a vista, il pagamento deve avvenire dopo 30 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale; se non è ancora scaduta, trascorsi 30 giorni dalla data di scadenza. Durante questo termine, il ricorrente può esercitare tutti gli atti volti alla conservazione dei suoi diritti; se la cambiale è pagabile a vista oppure scaduta il ricorrente può esigerne il pagamento su cauzione oppure il deposito giudiziario della somma. Il ricorrente deve notificare il decreto al trattario.
Nonostante la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notifica del decreto, libera il debitore.
Con l’ammortamento si estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata: tuttavia non vengono pregiudicate le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l‘ammortamento.
Il detentore può proporre opposizione al decreto con citazione che deve essere notificata al ricorrente e al trattario. Se non viene proposta opposizione o essa viene rigettata la cambiale perde ogni efficacia.
Colui che ha ottenuto l’ammortamento può, presentando il relativo decreto e un certificato del cancelliere del Tribunale comprovante la non interposta opposizione o la sentenza di rigetto di essa (sentenza che non accoglie l’opposizione), esigere il pagamento oppure, trattandosi di cambiale in bianco o non ancora scaduta , un duplicato.Dove
Volontaria Giurisdizione – Altri istituti di Volontaria Giurisdizione
-
Ammortamento buoni fruttiferi e libretti di risparmio (art. 1 e s.s. l. 30/7/1951, n. 948)
Cos'è
l’ammortamento di.
- buoni fruttiferi;
- libretti di risparmio nominativi e al portatore;
- polizze, certificati o altri documenti nominativi o al portatore, rappresentativi di titoli o valori depositati presso aziende di credito legalmente esistenti e autorizzate.
è una procedura volta a privare di validità verso terzi il titolo in caso di distruzione, sottrazione e smarrimento al fine di ottenerne il duplicato o il pagamento.
Chi
se il titolo è rappresentato da un buono fruttifero o da un libretto di risparmio nominativo, l’intestatario o chiunque dimostri di averne diritto;
se si tratta di libretti di risparmio o di deposito al portatore il soggetto legittimato è il possessore.Come
In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di titolo nominativo, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenerne il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove è pagabile; tale denuncia deve contenere ogni estremo idoneo ad identificare il buono o il libretto, a stabilire le circostanze della perdita, e tutte le notizie utili a legittimare il diritto del denunciante.
Ricevuta la denuncia l’istituto emittente appone un avviso in cui diffida l’ignoto detentore a farne consegna o a notificare la propria opposizione entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’avviso.
Se nei 90 giorni utili per proporre opposizione il titolo non viene recuperato, il denunciante ha il diritto di ottenere dall’istituto emittente il rilascio del duplicato.
In caso di titolo al portatore il denunciante, entro 15 giorni dalla presentazione della denuncia, deve presentare, oltre alla denuncia alla banca, un ricorso al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova lo stabilimento ove è pagabile il libretto, corredato da tutte le prove che dimostrino il suo possesso del libretto in oggetto. Una copia in carta libera del ricorso deve essere trasmessa, a cura del ricorrente, all’istituto emittente, presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno; in caso contrario, l’annotazione di fermo si ha per non avvenuta.
Una volta ritenuti attendibili i fatti esposti e convincenti le prove addotte, il Presidente emette un decreto con cui pronuncia l’inefficacia del libretto e autorizza l’istituto emittente a rilasciarne un duplicato. Il ricorrente deve notificare il decreto all’istituto emittente presso lo stabilimento ove il libretto è pagabile. Dopo il decorso del termine per l’opposizione (90 giorni) munito di una certificazione della cancelleria attestante la circostanza l’interessato potrà rivolgersi alla banca per ottenere il duplicato del titolo.Dove
Volontaria Giurisdizione – Altri istituti di Volontaria Giurisdizione
-
Regime fiscale
Per iscrizione ricorso per ammortamento: versamento contributo unificato € 98,00 + marca da bollo da € 27,00 da pagare telematicamente.
Per rilascio copia provvedimento Presidente (2 copie per notifica da consegnare agli Ufficiali Giudiziari): due marche da bollo da € 11,54 (importo triplicato - € 34,62- se le copie sono chieste con urgenza -entro il terzo giorno-) da pagare telematicamente.Per il rilascio del certificato di non opposizione: € 3,84 in marche da bollo da pagare telematicamente. N.B.: la presente richiesta di certificato deve essere depositata presso l’Ufficio del Ruolo Generale Civile soltanto DOPO che siano trascorsi 10 giorni (termine previsto dall’art. 165 c.p.c. per la costituzione dell’attore) dalla scadenza del termine indicato nel provvedimento del Presidente.
N.B. A partire dal 28/02/2023 tutti i pagamenti relativi alle spese di giustizia (anticipazione fofettaria, contributo unificato, diritti di copia e certificato) potranno essere accettati solo ed esclusivamente in modalità telematica tramite la piattaforma Pago PA.
https://servizipst.giustizia.it/PST/it/pagopa_nuovarich.wp
La relativa ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere consegnata a mani presso la Cancelleria Volontaria giurisdizione al momento del deposito del ricorso o al ritiro della copia.
Responsabile ufficio: Dott.ssa DEGANI Mary
Sede: Corte Giorgio Zanconati n.1
Ubicazione ufficio: Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Ingresso 3 - primo piano – stanza 13Telefono: 0458084229 (informazioni telefoniche dalle 8.30 alle 9.30)
Personale amministrativo e recapiti:
Albi CTU e Periti Ruolo Nominativo Contatti Ubicazione Altre informazioni Responsabile
DIRETTOREDott.ssa DEGANI Mary Email: mary.degani@giustizia.it
Tel. 045 8084261Altre informazioni
Dal 26 agosto scorso è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia in data 4 agosto 2023 n. 109 il "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria...",
I requisiti per l’iscrizione all’albo e le relative domande di iscrizione devono essere conformi a quanto previsto in particolare dagli artt. 4 e 5 del predetto decreto.
Le domande di iscrizione, in bollo da 16,00 euro, possono essere presentate tra il primo marzo e il 30 aprile e tra il primo settembre e il 31 ottobre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.o mediante mediante deposito telematico nel Registro della Volontaria Giurisdizione codice 400212 Iscrizione Albo consulenti.
Coloro che, prima dell’entrata in vigore del decreto, hanno presentato domanda di iscrizione ma non ancora ottenuto l’iscrizione, qualora non abbiano provveduto ad integrare le indicazioni già fornite secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 entro il termine del 31 ottobre 2023, dovranno presentare nuova domanda di iscrizione, negli spazi temporali previsti dall’art. 5, comma 5, del decreto.
Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già iscritti, mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dall’art. 5, commi i e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, entro i termini sopra indicati.
Scheda informativa Come fare per : CTU e Periti
Modulistica
Domanda iscrizione albo CTU/Periti
Nota Ministeriale iscrizione a ReGIndE
Responsabile ufficio: Dott.ssa DEGANI Mary
Sede: Corte Giorgio Zanconati n.1
Ubicazione ufficio: Cancelleria della Volontaria Giurisdizione
Ingresso 3 - primo piano – stanza 13Telefono: 0458084229 (informazioni telefoniche dalle 8.30 alle 9.30)
Personale amministrativo e recapiti:
Albi CTU e Periti Ruolo Nominativo Contatti Ubicazione Altre informazioni Responsabile
DIRETTOREDott.ssa DEGANI Mary Email: mary.degani@giustizia.it
Tel. 045 8084261Altre informazioni
Dal 26 agosto scorso è entrato in vigore il decreto del Ministro della Giustizia in data 4 agosto 2023 n. 109 il "Regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria...",
I requisiti per l’iscrizione all’albo e le relative domande di iscrizione devono essere conformi a quanto previsto in particolare dagli artt. 4 e 5 del predetto decreto.
Le domande di iscrizione, in bollo da 16,00 euro, possono essere presentate tra il primo marzo e il 30 aprile e tra il primo settembre e il 31 ottobre di ciascun anno, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del decreto, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale.o mediante mediante deposito telematico nel Registro della Volontaria Giurisdizione codice 400212 Iscrizione Albo consulenti.
Coloro che, prima dell’entrata in vigore del decreto, hanno presentato domanda di iscrizione ma non ancora ottenuto l’iscrizione, qualora non abbiano provveduto ad integrare le indicazioni già fornite secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 entro il termine del 31 ottobre 2023, dovranno presentare nuova domanda di iscrizione, negli spazi temporali previsti dall’art. 5, comma 5, del decreto.
Coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già iscritti, mantengono l’iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all’istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni richieste dall’art. 5, commi i e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4, entro i termini sopra indicati.
Scheda informativa Come fare per : CTU e Periti
Modulistica
-
In breve le tappe principali per ottenere l'ammortamento
- Fare denuncia di smarrimento o sottrazione alla banca
- Presentare il ricorso in Tribunale
- Notificare tramite Ufficiali Giudiziari (U.N.E.P.) il provvedimento del Presidente
- Attesi i termini di legge, richiedere alla cancelleria del Ruolo generale civile il certificato di non interposta opposizione
- Consegnare il decreto di ammortamento ed il certificato di non interposta opposizione alla banca per ottenere il duplicato del titolo.
- V51_TR.VR_Istanza.ammortamento
- V51_TR.VR_Istanza.ammortamento